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Covid-19: chiarimenti dall'INPS sulla rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi

L'Istituto ha comunicato una serie di informazioni riguardo la rateizzazione prevista dall'art. 97 del Decreto Agosto.

Mercato e Lavoro
Con il Messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l'INPS rende ulteriori indicazioni sulla rateizzazione prevista dall'art. 97 del Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale.
Preliminarmente, rammenta che il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i contribuenti di eseguire i versamenti dei contributi sospesi beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale: il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020; il restante 50% delle somme dovute tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.
Il provvedimento fornisce, pertanto, le indicazioni operative relative al versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Inoltre, l'Istituto comunica che - stante il perdurare della situazione di emergenza - il  pagamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31 gennaio 2021.
Da ultimo, viene ribadito che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione di cui all'art. 97 del Decreto Agosto, con applicazione degli interessi legali sull'importo residuo.
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