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Maggiorazione Ires per le società di comodo: i chiarimenti delle Entrate

La circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce la maggiorazione dell’aliquota ordinaria Ires per i soggetti che si qualificano “di comodo”.

Tecnologie
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla maggiorazione dell’aliquota ordinaria Ires per i soggetti che si qualificano “di comodo” e spiega come determinare la base imponibile. 
La circolare n. 3/E si sofferma, inoltre, sulle modalità di applicazione della maggiorazione Ires nei casi di opzione per il regime di trasparenza e per il regime del consolidato nazionale. Infine, il documento di prassi chiarisce alcuni aspetti relativi alla determinazione degli acconti per il periodo di prima applicazione delle disposizioni, che valgono anche per i soggetti che non hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Come determinare la base imponibile: 
La maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota Ires per le società “di comodo”, introdotta dalla “manovra di ferragosto” 2011 (Dl 138/2011), si applica alle società non operative e in perdita sistematica che rientrano tra i soggetti passivi Ires. La maggiorazione si applica al reddito imponibile del periodo d’imposta in cui la società risulta “di comodo”. La base imponibile può essere costituita dal reddito minimo presunto (art. 30, comma 3, Legge n. 724/1994) o dal reddito “ordinariamente” determinato (se quest’ultimo è superiore al reddito minimo presunto).

Trasparenza e consolidato, le regole per il calcolo:
Le società per azioni, le società a responsabilità limitata o le società in accomandita per azioni che si qualificano “di comodo” e che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir), in qualità di partecipate, provvedono separatamente e autonomamente ad applicare la maggiorazione. La stessa regola vale anche nel caso in cui la società di comodo partecipa al regime della trasparenza in qualità di partecipante. Analogamente, in caso di opzione per il regime del consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti), la società interessata assoggetta individualmente il proprio risultato di periodo alla maggiorazione Ires.
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