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Le Entrate rispondono ai quesiti di commercialisti ed esperti fiscali

In una circolare le risposte al Map 2012. Fornitori black list: indeducibili i costi negativi da attività finanziarie.

Tecnologie
Le spese per la formazione continua e obbligatoria  dei professionisti iscritti agli albi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel  limite del 50%, così come tutti i costi per la partecipazione ai corsi di aggiornamento.
Nessuna deroga poi al tetto di deducibilità delle spese per gli immobili a uso promiscuo, a prescindere dalla percentuale di utilizzo che il lavoratore autonomo ne fa.
Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 35/E, in cui l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti dai commercialisti e dai consulenti fiscali nell'ambito del Modulo di Aggiornamento Professionale 2012.    

Uso promiscuo degli immobili e corsi obbligatori – Nel caso in cui il professionista utilizzi un immobile sia per attività di lavoro che come residenza, precisa  il documento di prassi, la quota di deducibilità della rendita catastale non può mai superare il 50% fissato dal Tuir. E' irrilevante, infatti, la porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare  per lo svolgimento dell'attività professionale, si tratti di una sola stanza o di più della metà dell'immobile. Anche i costi per la formazione continua e obbligatoria sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel limite del 50% così come le altre attività di aggiornamento dei professionisti iscritti agli albi.  

Fornitori black list –  Il documento di prassi precisa che, nel caso di fornitori black list, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 110, comma 10, del Tuir – e sono quindi indeducibili - non solo i componenti negativi derivanti da scambi commerciali, ma anche i componenti negativi  derivanti da transazioni finanziarie, come gli interessi e gli oneri finanziari assimilati.   

Il testo completo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni".
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