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Calcolo dell'Irap, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha pubblicato una circolare con nuove linee guida per il calcolo della base imponibile Irap.

Tecnologie
Arrivano le nuove linee guida dell'Agenzia delle Entrate sulla determinazione della base imponibile Irap, che vanno a completare il quadro già definito dai precedenti documenti in materia.
Con la circolare 26/E, l'Amministrazione finanziaria illustra nel dettaglio, avvalendosi anche di esempi, alcuni casi relativi all'applicazione della disciplina Irap introdotta con la legge n. 244/2007.
Eccone i punti principali:
Costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppo
E' possibile dedurre dal valore della produzione ai fini Irap i costi sostenuti sia per il personale addetto alla ricerca di base sia per quello addetto alla ricerca applicata e allo sviluppo, a patto che venga rilasciata un'attestazione di effettività di tali costi.
L'attestazione, che ha lo scopo di garantire l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo e la loro corrispondenza alla relativa documentazione contabile, può essere redatta dal presidente del collegio sindacale o, in sua mancanza, da un revisore dei conti, o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Trattamento della svalutazione per i soggetti Ias adopter
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, Ias/Ifrs, i maggiori valori fiscali, derivanti dalla svalutazione irrilevante ai fini Ires, possono assumere rilievo ai fini Irap con le stesse modalità previste per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio. 
La circolare precisa che le svalutazioni operate, per essere considerate utili ai fini dell'individuazione delle quote di ammortamento deducibili, devono essere ridotte dell'importo degli incrementi di valore delle attività di bilancio rilevati precedentemente e che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.
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