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Fisco, scambio automatico di informazioni: arrivano le regole per i gruppi multinazionali

L’Agenzia delle Entrate detta le regole per i gruppi multinazionali con ricavi sopra 750 milioni di euro. Le società controllanti italiane hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per trasmettere i dati del 2016.

Tecnologie
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting.
Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017.
Il provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in attuazione della legge di stabilità 2016 e della direttiva 2016/881 dell’Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 che ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni.

Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese - La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015.
In alcuni casi particolari definiti dal decreto del Mef del 23 febbraio 2017 (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all’obbligo di rendicontazione oppure dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale.
Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale.

Primo invio entro il 31 dicembre 2017 - Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali dati vanno comunicati – Le società multinazionali devono comunicare le informazioni relative a:
  • le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
  • i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali); 
  • gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal “Risultato prima delle imposte”) di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • gli utili non distribuiti;
  • il numero di addetti;
  • le immobilizzazioni materiali.
Le informazioni viaggiano in due lingue – In base al provvedimento pubblicato oggi, le multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.
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