PMI Commercio e Somministrazione e Rivenditori di generi di monopolio.
BENEFICIARI:
1) Piccole Medie Imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande;
2) esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.
Le due agevolazioni si sostanziano in un
contributo, concesso nella forma di credito d'imposta,
pari all'80% di talune spese sostenute per installare impianti ed attrezzature di sicurezza nel luogo di esercizio dell'attività al fine di prevenire furti, rapine ed altri atti illeciti.
SPESE AGEVOLABILI
Le spese effettuate nel 2008, 2009, 2010 per l'installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza (es. videsorveglianza, sistemi di allarme, casseforti e cassetti di sicurezza, porte blindate, inferriate, infissi e vetri di sicurezza, macchinette antifalsari), comprese quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.
Deve trattarsi di beni nuovi, non rileva la circostanza che l'installazione avvenga in sostituzione di impianti e attrezzature obsoleti.
IMPORTO MASSIMO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute.
La percentuale è calcolata sull'importo imponibile.
Il limite massimo di fruizione dei crediti d'imposta è diversamente articolato in funzione dei soggetti beneficiari:
il
decreto commercio riconosce il credito d'imposta per un importo non superiore complessivamente a 3.000 euro per ciascun beneficiario.
il
decreto generi di monopolio riconosce invece il credito di imposta per un importo non superiore complessivamente a 1.000 euro per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta.
ASPETTI PROCEDURALI
L'
istanza deve essere presentata all'
Agenzia delle Entrate, a partire dalle
ore 10.00 del giorno
28 aprile 2008, utilizzando il
modello (modello IMS) disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'
Agenzia delle Entrate.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 a decorrere dalla "data di concessione", ossia dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione telematica.
L'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in sede di versamento unitario mediante mod. F24 deve rispettare il limite annuo stabilito dalla Legge finanziaria 2008.
Riferimenti normativiCircolare n. 37 del 10 aprile 2008 dell'Agenzia delle Entrate PER INFORMAZIONI:
Sportello Nuova ImprenditoriaCamera di Commercio di Treviso
Piazza Borsa 3/b - 31100 Treviso
tel 0422 595269 fax 0422 595453
e-mail:
industria@tv.camcom.itScadenza:
31/12/2008
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