Nessuna operazione registrata, nessuna comunicazione da inviare. In caso di errore, si può sempre rimediare con un nuovo invio.
Se non ci sono operazioni Iva da registrare c’è l’obbligo di presentare la Comunicazione periodica? In caso di
split payment, il cedente o prestatore deve comprendere l’imposta nell’Iva esigibile?
Sono due dei quesiti in tema di liquidazioni periodiche Iva, a cui l’
Agenzia delle Entrate risponde con le
Faq messe a disposizione sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Dal riporto di crediti di periodi precedenti a come comportarsi in caso di errore, l’Agenzia risponde punto punto, con taglio molto pratico, ai dubbi sulla compilazione del modello pervenuti nei mesi scorsi dagli operatori.
Se nel periodo di riferimento non ci sono né operazioni attive né operazioni passive,
la comunicazione non va inviata. L’obbligo, chiarisce un’apposita Faq, rimane invece se occorre riportare un credito proveniente dal trimestre precedente.
L’Agenzia chiarisce che
è possibile rettificare una comunicazione già trasmessa, anche se è scaduto il termine di presentazione. Il sistema telematico, infatti, accoglie le comunicazioni inviate successivamente alla prima per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. La comunicazione successiva sostituirà, quindi, quelle precedentemente trasmesse.
Le Faq sono pubblicate sul sito
www.agenziaentrate.gov.it nella sezione
Cosa devi fare > Comunicazioni > Liquidazioni periodiche Iva > Faq.
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