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Fisco, Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: i chiarimenti delle Entrate

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

Mercato e Lavoro

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’ultima Legge di Bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale. Con la circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, le Entrate forniscono i chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

I principali chiarimenti - La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

Somme già versate in pendenza di giudizio - La circolare chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

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