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COVID-19: smartworking, congedi e bonus baby sitting a disposizione dei lavoratori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge che prevede una serie di misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti.

Mercato e Lavoro
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori configli minori in didattica a distanza o in quarantena" in vigore dal 13 marzo 2021.
Il provvedimento, che introduce ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica, prevede misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti e precisamente:
  • il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smartworking per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori con figli con disabilità grave (art. 4, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
  • per i periodi di astensione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione in luogo della retribuzione stessa;
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, qualora la prestazione lavorativa non sia eseguibile in smartworking, di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con espresso divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Inoltre, il D.L. dispone che i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, per i figli conviventi minori di 14 anni, possano scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali e secondo le condizioni dettate dal Decreto.
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