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Covid-19: esonero contributivo per nuove assunzioni

L'esonero riguarda anche il caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Mercato e Lavoro
Con la Circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l'INPS fornisce istruzioni in materia di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, la misura di cui all'art. 7 del Decreto Agosto, in quanto relativa ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea il regime degli aiuti di Stato e che il predetto incentivo è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.
Ciò posto, l'Istituto ripercorre l'evoluzione normativa dell'esonero contributivo richiamando come l'art. 6, comma 1, del Decreto Agosto abbia previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si tratta delle assunzioni di quei lavoratori che non hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro nei sei mesi precedenti all'assunzione.
L'esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
I rapporti di lavoro incentivati sono, quindi, tutti quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time, a eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.
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