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Covid-19: sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per datori di lavoro privati

A valle dei Decreti Ristori e Ristori bis, la recente Circolare INPS 129/2020 fornisce le istruzioni operative e contabili.

Mercato e Lavoro
Con la Circolare n. 129 del 13 novembre 2020, l'Inps fornisce le istruzioni operative e contabili in merito alla sospensione dei versamenti contributivi in favore dei datori di lavoro privati ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) e dell'art. 11 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis). 
Per quanto attiene alla sospensione dei versamenti contributivi, l'Istituto rammenta che l'art. 13, comma 1, del Decreto Ristori, come specificato dall'art. 11 del Decreto Ristori bis, sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa. La sospensione non opera con riferimento ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. Con riguardo alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto già previsto dalla precedente Circolare n. 52/2020. 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ristori, come integrato dall'art. 11 del Decreto Ristori bis, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'Inps, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto Ristori bis.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto Ristori bis, sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle "zone rosse" e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori bis.Nello specifico, agli effetti della sospensione di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto Ristori bis, gli ambiti territoriali, come individuati dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, sono i seguenti: "zona rossa", Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
Si ribadisce che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Ristori e dell'art. 11 del Decreto Ristori bis, sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020. 
Quanto alle modalità di recupero dei contributi sospesi, l'Istituto comunica che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), dovranno essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione. Anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. 
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