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Coronavirus, ecco come funziona la cassa integrazione ordinaria

La domanda può essere presentata a diverse tipologie di imprese, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Mercato e Lavoro
Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria.
L’Inps sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si forniscono le prime indicazioni operative. Vediamole nel dettaglio:

Chi può fare domanda
  • ✓  imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  • ✓  cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • ✓  imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • ✓  cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • ✓  imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • ✓  imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • ✓  imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • ✓  imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • ✓  imprese addette all'armamento ferroviario;
  • ✓  imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • ✓  imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • ✓  imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;✓  imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Come fare domanda
o
La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
o Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, masolo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
o Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria
Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.
o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
o Non si tiene conto dei seguenti limiti:limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquenniomobile;
limite di 1/3 delle ore lavorabili.o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
o Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Aziende in CIGS
o Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
o La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fatti specie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
o Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
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