Indici sintetici di affidabilità fiscale: rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio.
C’è tempo
fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette,
IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli
Indici sintetici di affidabilità fiscale (
ISA), compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Questo il chiarimento contenuto
nella risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
I
termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ImpresaCity.it iscriviti alla nostra
Newsletter gratuita.