Interessi di mora più leggeri per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento. Dal 15 maggio, infatti,
il tasso di interesse scende dal 3,50% al 3,01% su base annua. Lo prevede un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A chi si applica il nuovo tasso di interesse - Chi riceve una cartella di pagamento e, decorsi 60 giorni dalla notifica non effettua il versamento, è tenuto a pagare gli interessi di mora, calcolati in base all’effettivo ritardo, come prevede l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia.
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