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Antiriciclaggio, UE: obbligo di far luce sui proprietari effettivi delle imprese

Qualsiasi cittadino potrà avere accesso ai dati sui beneficiari effettivi delle imprese che operano nell'UE. Stretta sulle monete virtuali come i Bitcoin per evitare che siano utilizzate per il riciclaggio di denaro.

Mercato e Lavoro
I deputati del parlamento europeo hanno approvato con 574 voti in favore, 13 voti contrari e 60 astensioni l’accordo raggiunto lo scorso dicembre con il Consiglio, che rappresenta il quinto e ultimo aggiornamento alla direttiva anti-riciclaggio dell’UE e rientra nella risposta agli attacchi terroristici del 2015 e del 2016 a Parigi e Bruxelles, nonché alle fughe di notizie provenienti dai “Panama Papers. 
Nell’intesa con i ministri UE, si introduce anche una regolamentazione più rigida delle monete virtuali come i Bitcoin, per evitare che siano utilizzate per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. 
Conferendo ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni sui beneficiari effettivi delle imprese che operano in UE, le nuove norme potranno aiutare a reprimere l’uso fraudolento delle società fantasma create per riciclare denaro, nascondere patrimoni ed evitare di pagare le tasse, una pratica oggetto di grande attenzione a seguito dei Panama Papers. Un’ulteriore misura consentirebbe inoltre di fornire, a chi può dimostrare di avere un “interesse legittimo”, i dati sui beneficiari effettivi delle società fiduciarie e di strumenti analoghi. In questo modo, le informazioni sulle società fiduciarie potranno essere messe a disposizione dei giornalisti investigativi e delle organizzazioni non governative (ONG). Gli Stati membri conserveranno inoltre il diritto di concedere un accesso ancora più ampio alle informazioni, qualora fosse previsto nel proprio ordinamento nazionale. 
Le nuove misure affrontano anche i rischi legati alle carte prepagate e alle valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, come già succede per le banche, controlli didue diligence e requisiti di verifica sulla propria clientela, per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali. Anche queste piattaforme e questi prestatori di servizi dovranno essere registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società fiduciarie. 
Tra le altre misure concordate nell’ambito della nuova legislazione, figurano anche
  • riduzione della soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate dagli attuali 250 a 150 euro;
  • criteri più severi per valutare se Paesi terzi sono esposti maggiormente al fenomeno del riciclaggio, possibilità di sanzioni ed esame più approfondito delle transazioni che coinvolgono cittadini di Paesi a rischio;
  • protezione degli informatori che segnalano casi di riciclaggio, compreso il diritto all’anonimato;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva a tutte le forme di servizi di consulenza fiscale, alle agenzie di locazione, ai commercianti d’arte, ai prestatori di servizi di portafogli elettronici e a quelli di cambio valuta virtuale.
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