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Certificati medici online, Brunetta chiarisce sulle responsabilità dei medici

In una nuova circolare, il ministro Brunetta chiarisce che le sanzioni a carico dei medici inadempienti non ricorrono nei casi di malfunzionamento del sistema di invio.

Tecnologie
Certificati medici online: cosa succede se il sistema informatico non funziona? E quando la responsabilità è a carico del medico curante?
Dopo le polemiche sorte nell'ultimo periodo, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta ha emanato una terza circolare che ha l'obiettivo di fare chiarezza sulle responsabilità. Il documento contiene ulteriori precisazioni sulle eventuali sanzioni a carico dei medici inadempienti.
Nella circolare si evidenzia come con la legge n. 183/2010 (il "Collegato lavoro" entrato in vigore lo scorso 24 novembre) sia stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.
Viene quindi affrontato nello specifico il tema della responsabilità dei medici per violazione normativa, ribadendo innanzitutto i concetti già espressi nelle precedenti circolari del 2010: "affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa" che risulta "escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale" e di "guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico".
Nel testo firmato dal ministro Brunetta vengono richiamati i "criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento", da applicare "anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato".
La circolare chiarisce, quindi, che la colpevolezza non ricorre nel caso di malfunzionamenti del sistema, e specifica che la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria risulta che non si sono verificate anomalie di funzionamento.
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