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Scudo fiscale, ok al rimpatrio giuridico per le emersioni complicate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce: la strada per lo scudo fiscale può passare anche per il rimpatrio giuridico, a patto che questa operazione si concluda entro la fine dell'anno e che sia gestito dalla stessa fiduciaria a cui è stata presentata la dichiarazione di emersione originaria.

Tecnologie
Rimpatrio giuridico "salvagente" per le operazioni di emersione delle attività detenute all'estero. Se ci sono cause oggettive che, indipendentemente dalla volontà del contribuente, impediscono di portare a termine il rimpatrio fisico entro il 31 dicembre prossimo, la strada per perfezionare lo scudo fiscale può passare anche attraverso il rimpatrio giuridico. A patto però che si concluda entro la fine dell'anno e che sia gestito dalla stessa fiduciaria a cui è stata presentata la dichiarazione di emersione originaria.
È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 122/E, che apre alla possibilità di equiparare le due forme di rimpatrio previste dal d.l. 78/2009, il rimpatrio fisico e quello giuridico, in presenza di ostacoli come, per esempio, l'esistenza di contenziosi con i gestori esteri o le difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività.
In pratica, per non vanificare gli effetti delle dichiarazioni riservate presentate regolarmente, la modalità di emersione scelta inizialmente può essere modificata ricorrendo al rimpatrio giuridico. Questa procedura, infatti, pur non comportando il trasferimento materiale delle attività in Italia, garantisce al contribuente gli stessi risultati del rimpatrio fisico.
In entrambi i casi i beni scudati sono custoditi, amministrati e gestiti da un intermediario finanziario italiano che ne segue le vicende, per conto del cliente, dal momento dell'apertura del rapporto in poi. Quindi, se le cause che ostacolano il rimpatrio fisico non possono essere rimosse entro il 31 dicembre 2010, l'operazione-scudo può essere definitivamente chiusa avvalendosi del rimpatrio giuridico.
A questo scopo, il contribuente deve conferire un mandato di amministrazione alla stessa società fiduciaria a cui ha presentato a suo tempo la dichiarazione riservata. Questa, a sua volta, rilascerà una copia di una nuova dichiarazione riservata in cui sia riportato lo stesso importo delle attività indicate nella prima dichiarazione.
La società fiduciaria incaricata di gestire l'ultima fase del processo di emersione si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste e, se le ritenute sono fatte a titolo di acconto o non sono richieste, a comunicare i dati all'Amministrazione finanziaria attraverso il modello 770.
Il testo della risoluzione n. 122/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.
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