▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

P2P: nessuna responsabilità per Telecom Italia

Deve essere esclusa la responsabilità di Telecom Italia per non aver impedito che fossero scaricati film pirata attraverso connessioni internet fornite dalla società stessa. Lo scrive il Tribunale civile di Roma, in risposta a un ricorso della Fapav, la Federazione antipirateria audiovisiva.

Tecnologie
Deve essere esclusa la responsabilità di Telecom Italia per non aver impedito che fossero scaricati film pirata attraverso connessioni internet fornite dalla società stessa. Lo scrive il Tribunale civile di Roma, in risposta a un ricorso della Fapav. Alla magistratura, la Federazione antipirateria audiovisiva (Fapav) si era rivolta per chiedere, fra l'altro, che venisse ordinato a Telecom di impedire l'accesso ai siti Web usati per la messa a disposizione illecita di film. Ed a supporto della sua istanza, ha indicato un elenco di tredici siti attraverso i quali sostiene si siano 'Verificati - si legge nell'ordinanza - nel periodo settembre 2008-marzo 2009, per sole 9 pellicole, oltre 2.200.000 accessi illeciti, la gran parte dei quali avvenuta mediante connessioni fornite da Telecom''.
Per il giudice della sezione specializzata "per la proprietà industriale e intellettuale" del Tribunale di Roma, tuttavia, va "Escluso'' che Telecom avesse l'obbligo di sospendere l'accesso ai siti in questione solo per essere stata 'portata a conoscenza di fatti e circostanze che rendevano manifesta l'illiceita' dell'informazione".
Questa previsione non riguarda, infatti, il fornitore del servizio di connessione, ossia Telecom. E' una disposizione che può essere applicata solamente "Al prestatore di servizi di hosting"', ossia di '"memorizzazione permanente di informazioni, consistente nella messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio di memoria digitale contenute all'interno di un server", per rendere visibile su Internet "Materiale informativo del destinatario del servizio"'.
In presenza delle informazioni ricevute con la diffida Fapav, Telecom '"non solo non avrebbe dovuto, ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio", non essendo, spiega l'Ordinanza del Tribunale di Roma: "Responsabile delle informazioni trasmesse", ai sensi dell'articolo 14 comma 1 decreto legislativo 70 del 2003, ed essendo "obbligata contrattualmente alla prestazione".
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita. Iscriviti
GoogleNews Rimani sempre aggiornato, seguici su Google News! Seguici
Abbonati alla rivista ImpresaCity Magazine e ricevi la tua copia.

Notizie correlate

Speciali Tutti gli speciali

Speciale

Speciale normative e compliance IT

Speciale

Fortinet Security Day Milano & Roma

Speciale

Speciale CRM

Speciale

IPA 2024: L'innovazione dell'era dell'AI

Speciale

Speciale Scenario PMI

Calendario Tutto

Dic 16
Go For Gold – Successo. Profitti. Crescita.

Magazine Tutti i numeri

ImpresaCity Magazine


Leggi il Magazine

Iscriviti alla nostra newsletter

Soluzioni B2B per il Mercato delle Imprese e per la Pubblica Amministrazione

Iscriviti alla newsletter

www.impresacity.it - 8.3.23 - 4.6.3