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Camera di Commercio di Como, contributi alle operazioni di rinegoziazione bancaria delle PMI

La Camera di Commercio di Como ha indetto un bando per l'erogazione di contributi ai confidi finalizzati al sostegno delle operazioni di rinegoziazione bancaria delle PMI.

Tecnologie
La Camera di Commercio di Como, alla luce degli obiettivi fissati dall' Avviso Comune - sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle principali associazioni di impresa e finalizzato alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio - ha avviato un'iniziativa volta al sostegno dei costi connessi all'allungamento delle garanzie rilasciate dai Confidi alle PMI che intendono porre in essere:
1. operazioni di sospensione nei pagamenti delle quote di capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine. 
2. operazioni di allungamento delle scadenze pattuite per i crediti a breve termine per sostenere le proprie esigenze di liquidità.

Art. 1 – Finalità dell'iniziativa.
La Camera di Commercio di Como, nell'ambito delle iniziative finalizzate a sostenere il sistema economico locale nell'attuale fase di crisi economica e finanziaria e a favorirne lo sviluppo, intende sostenere le micro, piccole e medie imprese della provincia, agevolandone le condizioni di accesso al credito. Il presente intervento camerale si colloca, in particolare, all'interno degli obiettivi definiti dall'"Avviso Comune" ‐ sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia, l'ABI, le principali associazioni di impresa ‐ finalizzato alla "sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio", ponendosi l'obiettivo di contribuire a "favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili".

Art. 2 – Oggetto dell'iniziativa.
Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio saranno utilizzate per la concessione di contributi ad incremento del "Fondo Consortile di Garanzia Rischi", comunque denominato, dei Confidi, secondo le modalità di cui al presente Regolamento. I contributi camerali sono finalizzati ad azzerrare i costi connessi all'allungamento delle garanzie rilasciate dai Confidi alle PMI che, in coerenza con quanto previsto dall' "Avviso Comune", intendono porre in essere: a. operazioni di sospensione nei pagamenti delle quote di capitale dei finanziamenti a medio‐lungo termine contratti con il sistema bancario; b. operazioni di allungamento delle scadenze originariamente pattuite per i crediti bancari a breve termine assunti per sostenere le proprie esigenze di liquidità.

Art. 3 – Destinatari dell'iniziativa.
Sono ammessi ai benefici del presente Regolamento i Confidi di tutti i settori avente sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di Como che dichiareranno di aderire alla presente iniziativa, accettandone finalità, condizioni, modalità operative e vincoli.

Art. 4 – Operazioni ammissibili.
Possono beneficiare dei contributi camerali di cui al presente Regolamento le operazioni di garanzia concesse nell'interesse delle imprese definite al successivo articolo 5. a diretto sostegno degli interventi di rinegoziazione dei finanziamenti bancari dalle stesse contratti, limitatamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2.. Le garanzie sono ammissibili ai benefici del presente Regolamento qualora siano rilasciate nella forma della proroga del periodo temporale di validità di una garanzia già in essere, a condizione che tale proroga sia direttamente finalizzata al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti bancari definite al precedente articolo 2.. Le operazioni di rinegoziazione per essere ammesse ai benefici del presente Regolamento devono essere coerenti con gli obiettivi e le modalità tecniche previsti dall'"Avviso comune" sottoscritto in data 3 agosto 2 2009 dal Ministero dell'Economia, l'ABI, le principali associazioni di impresa finalizzato alla "sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio".

Art. 5 – Imprese beneficiarie.
Le garanzie di cui al precedente articolo 4. sono ammesse ai benefici previsti dal presente Regolamento a condizione che siano rilasciate su richiesta e nell'interesse di imprese che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361 del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 124 del 20/05/03), quale ne sia la tipologia giuridica. Per beneficiare degli interventi camerali previsti dal presente Regolamento le imprese, in particolare, devono: a) avere sede legale e/o unità locale nella provincia di Como, essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese ed aver denunciato al Rea (Repertorio economico amministrativo) l'inizio dell'attività; b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e secondo le disposizioni normative vigenti; c) non essere soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a procedure fallimentari; d) rientrare nella normativa "De Minimis" vigente in materia di Aiuti di Stato (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006, entrato in vigore 1° gennaio 2007 e valido fino al 31 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) e non operare nei settori economici esclusi da detta disciplina.

Art. 6 ‐ Modalità di partecipazione.
Per essere destinatario del contributo camerale di cui al presente Regolamento i Confidi devono: a. concedere nell'interesse di una delle imprese associate in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5. una specifica garanzia finalizzata al perfezionamento di accordi di rinegoziazione dei finanziamenti in essere per le operazioni previste al precedente articolo 2.; b. dimostrare il positivo perfezionamento dell'accordo di rinegoziazione con l'Istituto di Credito erogatore; c. presentare alla Camera di Commercio la domanda di ammissione al contributo, redatta su apposito modulo in distribuzione presso gli sportelli camerali. Alla domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere allegata la documentazione necessaria in essa indicata. Sono ammissibili al contributo camerale di cui al presente Regolamento le operazioni poste in essere a partire dal 1 ottobre 2009 fino al 30 giugno 2010.

Art. 7 – Ammontare del contributo camerale.
L'entità del contributo camerale è determinata nella misura del 2% (due per cento) della garanzia residua, prorogata a supporto e sostegno dei processi di rinegoziazione dei finanziamenti bancari definiti al precedente articolo 2. Il contributo verrà erogato in una unica soluzione direttamente al Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi garante. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.  

Art. 8– Confidi aderenti all'iniziativa.
In virtù dell'adesione all'iniziativa camerale, i Confidi si impegnano ad osservare le condizioni e le modalità operative previste nel presente Regolamento e ad attuare le necessarie azioni di informazione e di divulgazione della presente iniziativa, evidenziando che la stessa è attuata con i contributi della Camera di Commercio. I Confidi aderenti all'iniziativa, in particolare, si impegnano a: a. assistere le imprese beneficiarie del presente intervento; b. non richiedere all'impresa beneficiaria, a fronte della proroga della garanzia esistente, alcuna commissione o contributo al "Fondo Consortile di Garanzia Rischi", comunque denominato; c. praticare tariffe per spese di gestione e istruttoria non superiori a quelle comunicate alla Camera di Commercio, nel limite massimo di euro 50 per ogni singola pratica; d. comunicare alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento di cui vengano a conoscenza che comporti la decadenza o la riduzione del contributo assegnato.

Art. 9 – Destinazione ed utilizzo del contributo camerale.
Il Confidi destinatario del contributo previsto dal presente Regolamento si impegna a pena di decadenza e/o revoca del contributo stesso: a. a destinarlo ad incremento del proprio "Fondo Consortile di Garanzia Rischi", comunque denominato; b. ad utilizzare il contributo camerale unicamente a copertura di perdite riguardanti aziende aventi sede legale e/o unità operativa in Provincia di Como; c. a trasmettere rendicontazione annuale sull'utilizzo dei contributi ricevuti.

Art. 10 – Decadenza del beneficio.
Il contributo assegnato in conformità al presente Regolamento viene revocato in caso di: a. mancato assolvimento degli impegni assunti al momento della presentazione della domanda b. procedure concorsuali o cancellazione del Consorzio beneficiario dal Registro Imprese. Qualora l'erogazione fosse già stata effettuata, il Consorzio dovrà restituire alla Camera di Commercio le somme indebitamente percepite.

Art. 11 – Decorrenza.
Sono ammissibili al presente bando le operazioni di sospensione dei debiti presentate entro il 30 giugno 2010 e fatte pervenire alla Camera di Commercio dai Confidi aderenti entro e non oltre il 1^ settembre 2010, fatto salvo l'esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

Il bando completo può essere scaricato a questo link


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