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Camera di Commercio di Como. Contributi alle PMI finalizzati al sostegno per l'accesso al credito

Alla luce dell’attuale situazione economica e sulla scia del positivo riscontro che ha suscitato il bando 2008, la Camera di Commercio di Como ripropone al sistema delle micro, piccole e medie imprese della provincia uno strumento di agevolazione e facilitazione dell’accesso al credito: un fondo per l’abbattimento dei tassi di interesse su finanziamenti erogati dagli Istituti di Credito e garantiti dai Consorzi di Garanzia Fidi operanti in provincia. In particolare, è previsto un contributo a f

Tecnologie

Art. 1 – Finalità
La Camera di Commercio di Como, nell’ambito delle iniziative finalizzate a sostenere il sistema economico locale nell’attuale fase di crisi economica e finanziaria e a favorirne lo sviluppo, intende sostenere le micro, piccole e medie imprese della provincia, agevolandone le condizioni di accesso al credito. L’intervento camerale si prefigge, in particolare, l’obiettivo di:a) sostenere i processi di capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese artigiane, delle imprese cooperative;b) sostenere i processi di investimento delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese artigiane, delle imprese cooperative;c) favorire il riequilibrio finanziario delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese artigiane, delle imprese cooperative;d) sviluppare una forte collaborazione e sinergia tra Camera di Commercio, sistema bancario, Associazioni di categoria e Consorzi Fidi.

Art. 2 – Oggetto
Il Fondo costituito dalla Camera di Commercio sarà utilizzato per la concessione di contributi alle aziende beneficiarie di cui al presente Regolamento. I contributi sono finalizzati a ridurre i costi del ricorso al credito bancario per l’attuazione delle seguenti operazioni:a) operazioni di capitalizzazione aziendale,b) operazioni di investimento,c) operazioni di riequilibrio finanziario.

Art. 3 – Beneficiari
Sono ammesse ai benefici del presente Regolamento le imprese di tutti i settori che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361 del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 124 del 20/05/03), quale ne sia la tipologia giuridica. Per beneficiare degli interventi camerali previsti dal presente Regolamento le imprese devono:a) avere sede legale e/o unità operativa nella provincia di Como, essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese ed aver denunciato al Rea (Repertorio economico amministrativo) l’inizio dell’attività;b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e secondo le disposizioni normative vigenti;c) non essere soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a procedure fallimentari;d) rientrare nella normativa “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006, entrato in vigore 1° gennaio 2007 e valido fino al 31 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) e non operare nei settori economici esclusi da detta disciplina.

Art. 4 – Operazioni ammissibili
Possono beneficiare dei contributi camerali di cui al presente Regolamento le operazioni di ricorso al credito bancario finalizzate all’effettuazione e/o al sostegno delle seguenti operazioni:a) processi di capitalizzazione aziendale come definiti e disciplinati dallo specifico Regolamento Camerale approvato con deliberazione n. 162 del 19.7.2007, che qui si intende integralmente richiamato, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5;b) processi di investimento, finalizzati all’acquisizione di beni strumentali all’attività aziendale, quali attrezzature, macchinari, impianti e dotazioni3tecnologiche in genere e/o all’acquisizione di brevetti, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 6;c) processi di riequilibrio finanziario, finalizzati alla ristrutturazione dell’indebitamento aziendale a breve termine attraverso il ricorso all’indebitamento bancario a medio-lungo termine ed all’adozione di un piano di rientro dall’indebitamento stesso, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 7.

Art. 5 – Processi di capitalizzazione aziendale
Possono beneficiare del contributo camerale di cui al presente Regolamento le imprese che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile per l’avvio di un processo di capitalizzazione aziendale attraverso: a) l’aumento del capitale sociale della società; b) la sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale; c) conferimento soci e versamenti in conto capitale per le ditte individuale. Gli interventi del presente bando sono finalizzati ad agevolare l’assunzione da parte dell’impresa beneficiaria di un finanziamento bancario finalizzato al sostegno del processo di capitalizzazione avente le seguenti caratteristiche: a) durata: non superiore a 36 mesi; b) ammontare: non superiore al 75% dell’importo deliberato per la capitalizzazione aziendale; c) entità: non superiore a €. 180.000 e non inferiore a € 15.000. I finanziamenti bancari a supporto delle operazioni di cui al presente articolo dovranno avere le caratteristiche definite dagli articoli 6 e 7 del Regolamento Camerale approvato con deliberazione n. 162 del 19.7.2007, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 6 – Processi di investimento
Possono beneficiare del contributo camerale di cui al presente Regolamento le imprese che abbiano avviato un piano di investimenti aziendali, specificatamente destinato all’acquisizione di beni strumentali all’attività dell’impresa, quali attrezzature, macchinari, impianti e dotazioni tecnologiche in genere e/o all’acquisizione di brevetti.4Gli interventi del presente bando sono finalizzati ad agevolare l’assunzione da parte dell’impresa beneficiaria di un finanziamento bancario finalizzato al sostegno diretto del piano di investimenti avente le seguenti caratteristiche: a) durata: non inferiore a 36 mesi; b) entità: non superiore a €. 200.000 e non inferiore a € 15.000.

Art. 7 – Processi di riequilibrio finanziario
Possono beneficiare del contributo camerale di cui al presente Regolamento le imprese che abbiano avviato un piano di risanamento della propria struttura finanziaria attraverso l’assunzione di un finanziamento bancario a medio termine finalizzato all’eliminazione di passività aziendali a breve termine. Gli interventi del presente bando sono finalizzati ad agevolare l’assunzione da parte dell’impresa beneficiaria di un finanziamento secondo le condizioni previste per la misura 1 dell’accordo per il prodotto CONFIDUCIA, promosso dal sistema camerale lombardo, e nello specifico: a) durata: fino a 60 mesi con piano di ammortamento, compreso preammortamento, di massimo 12 mesi; b) entità:• nuove imprese in attività da meno di 12 mesi antecedenti la data di richiesta del finanziamento presentata attraverso il Confidi: massimo €. 50.000;• imprese in contabilità semplificata (stato all’ultimo esercizio chiuso): massimo €. 150.000 (elevato a €. 250.000 per le imprese e società agricole);• imprese in contabilità ordinaria (stato all’ultimo esercizio chiuso): massimo €. 500.000.

Art. 8 - Modalità di partecipazione
Per beneficiare del contributo camerale di cui al presente Regolamento le imprese devono:1. effettuare una delle operazioni cui ai precedenti articoli da 4 a 7;2. ottenere un finanziamento bancario, garantito da uno dei Consorzi di Garanzia Fidi aderente all’iniziativa, di importo non inferiore e non superiore ai limiti previsti nei medesimi articoli;3. presentare, tramite il Consorzio di Garanzia Fidi garante, alla Camera di Commercio la domanda di ammissione al contributo, redatta su apposito modulo in distribuzione presso gli sportelli camerali e i Consorzi di Garanzia Fidi aderenti.5Alla domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere allegata la documentazione necessaria in essa indicata.Sono ammissibili al contributo camerale di cui al presente Regolamento le operazioni deliberate a partire dal 1 aprile 2009.

Art. 9 – Caratteristiche del finanziamento bancario
I finanziamenti bancari sono ammessi alle agevolazioni previste dal presente Regolamento alle seguenti condizioni:a) essere direttamente correlati alle finalità specificate al precedente articolo 4;b) essere erogati ad un impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3;c) rientrino nei limiti e nelle condizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 7;d) essere assistiti dalle garanzie di uno dei Consorzi di Garanzia Fidi aderente all’iniziativa;e) essere deliberati ed erogati successivamente al 1 aprile 2009.Gli Istituti di Credito aderenti all’iniziativa camerale si impegnano a praticare condizioni per i finanziamenti non superiori a quelli comunicati e riportati nella specifica scheda allegata. La Camera di Commercio darà pubblicizzazione delle condizioni praticate dai singoli Istituti attraverso il proprio sito internet.

Art. 10 – Ammontare del contributo camerale
L’entità del contributo camerale è determinata nella misura del 3% (tre per cento) del finanziamento bancario ottenuto a supporto e sostegno dei processi definiti al precedente articolo 4, entro il massimale per ciascuna impresa di 6.000 Euro. Il contributo verrà erogato:a) in una unica soluzioneb) direttamente all’impresa beneficiariaL’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.6I contributi saranno liquidati semestralmente, decorsi almeno 6 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento bancario.

Art. 11– Consorzi di Garanzia Fidi aderenti all’iniziativa
In virtù dell’adesione all’iniziativa camerale, i Consorzi di Garanzia Fidi si impegnano ad osservare le condizioni previste nel presente Regolamento e ad attuare le necessarie azioni di informazione e di divulgazione della presente iniziativa, evidenziando che la stessa è attuata con i contributi della Camera di Commercio. I Consorzi di Garanzia Fidi aderenti all’iniziativa, in particolare, si impegnano a:a) effettuare l’istruttoria delle domande di contributo, verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’ottenimento del contributo stesso;b) verificare il permanere dei requisiti e delle condizioni in capo alle aziende beneficiarie;c) praticare tariffe per commissioni di gestione e contributi al Fondo Rischi Consortile non superiori a quelle comunicate alla Camera di Commercio e riportate nella specifica scheda allegata;d) comunicare alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento di cui vengano a conoscenza che comporti la decadenza o la riduzione del contributo assegnato.In particolare, i Consorzi di Garanzia Fidi aderenti all’iniziativa si impegnano a rilasciare nell’interesse dell’azienda beneficiaria, direttamente o attraverso gli accordi di cogaranzia previsti per il prodotto CONFIDUCIA, una garanzia non inferiore al 50% dei finanziamenti bancari assunti dall’impresa beneficiaria per le operazioni di cui all’articolo 5 e 6 e al 70% per le operazioni di cui all’articolo 7. Per le operazioni di cui al precedente art. 7, sono ammissibili anche finanziamenti assistiti da garanzie nella misura del 50% nell’ambito della convenzione in essere tra Confidi e Istituti di Credito. In considerazione del ruolo svolto dai Consorzi di Garanzia Fidi aderenti all’iniziativa e della loro natura di soggetti strategici per l’attuazione delle politiche camerali finalizzate al miglioramento delle condizioni strutturali del sistema delle imprese territoriale e delle loro modalità e condizioni di accesso al credito, ai Consorzi di Garanzia Fidi è riconosciuto un contributo camerale pari all’1% (uno per cento) dei finanziamenti erogati alle imprese da essi garantite.7Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto unicamente per le operazioni garantite nell’ambito del presente Regolamento Camerale ed è subordinato alla sussistenza delle condizioni per l’erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9 alle imprese beneficiarie del presente Regolamento. Il contributo sarà liquidato con le medesime modalità previste per i contributi alle imprese all’articolo 10. Il Consorzio di Garanzia Fidi beneficiario del contributo previsto dal presente articolo si impegna a pena di decadenza e/o revoca del contributo stesso:a) a destinarlo ad incremento del proprio Fondo Consortile di Garanzia Rischi, comunque denominato;b) ad utilizzare il contributo camerale unicamente a copertura di perdite riguardanti aziende aventi sede legale e/o unità operativa in Provincia di Como;c) si impegna a trasmettere rendicontazione annuale sull’utilizzo dei contributi ricevuti.

Art. 12 – Decadenza del beneficio
Il contributo assegnato in conformità al presente Regolamento viene revocato nei seguenti casi:a) mancato assolvimento degli impegni assunti al momento della presentazione della domandab) revoca da parte della Banca dell’operazione di finanziamento a seguito di inadempienzac) procedure concorsuali o cancellazione dell’azienda beneficiaria dal Registro Imprese.Qualora l’erogazione fosse già stata effettuata, l’azienda dovrà restituire alla Camera di Commercio le somme indebitamente percepite. Articolo 13 – Decorrenza Le domande di ammissione ai benefici di cui al presente bando sono ammissibili, qualora presentate alla Camera di Commercio entro e non oltre il 31 dicembre 2009, fatto salvo l’esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

Il bando completo può essere scaricato a questo link

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