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Regime Iva Moss: dalle Entrate alcuni chiarimenti

Pronte le funzionalità operative per gli adempimenti dichiarativi e di versamento. Interessati i settori telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronico.

Mercato e Lavoro
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo regime Iva speciale Moss (Mini one stop shop), il mini sportello unico che consente alle aziende di dichiarare e versare l’Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati membri.
Limitatamene a tali operazioni, l’adesione facoltativa al regime consente ai soggetti registrati al Portale Moss (Provvedimento del 30/09/2014) di eseguire gli adempimenti relativi alla Dichiarazione Trimestrale e al Versamento dell’imposta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito internet www.agenziaentrate.it.
A tale fine, dal 1° aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli operatori nazionali ed a quelli Extra Ue registrati al Portale Moss le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione Iva, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese. Pertanto, con riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento va eseguito dal 1° al 20 aprile. Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.

Modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione
Il soggetto registrato, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, presenta, anche in mancanza di operazioni, la dichiarazione Iva Moss compilando l’apposito schema online e confermando l’invio. La dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore.

Modalità di effettuazione del versamento
Il versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione è effettuato in base alle seguenti modalità:
1) per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
2) per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss. In ogni caso il versamento dovrà recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione cui si riferisce. Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.

I vantaggi del nuovo regime
Grazie al Moss, non è più obbligatoria l’identificazione dei fornitori in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazioni Iva. Infatti, le dichiarazioni Iva trimestrali e i versamenti, trasmessi telematicamente attraverso il Portale Moss saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Per saperne di più
Il Decreto legislativo che introduce il regime Moss, dando attuazione della Direttiva 2008/8/CE, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo 2015.
Ulteriori informazioni sul nuovo regime Iva possono essere consultate nella sezione dedicata presente sul sito internet, disponibile anche in lingua inglese, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/regimi+opzionali/moss/scheda+info+moss.
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