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Attività finanziarie scudate, ecco le nuove linee guida del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha emanato le nuove linee guida per il calcolo dell'imposta di bollo annuale speciale sulle attività finanziarie rimpatriate che usufruiscono del regime della riservatezza.

Tecnologie
L'Agenzia delle Entrate detta le linee guida per il calcolo e il versamento dell'imposta di bollo annuale speciale sulle attività  finanziarie rimpatriate che usufruiscono del regime della riservatezza.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno, che sostituisce il precedente del 14 febbraio 2012, vengono inoltre fornite indicazioni per l'imposta straordinaria una tantum per le attività finanziarie immesse in conti segretati e in tutto o in parte prelevate nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011, per l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e per l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione
Le attività finanziarie rimpatriate e segretate sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale pari a:
- 10 per mille per il 2011;
- 13,5 per mille per il 2012;
- 4 per mille per gli anni successivi. 
L'imposta è calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione
Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, nel periodo fra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.  

Imposta sugli immobili situati all'estero
A decorrere dal periodo d'imposta 2011, è prevista un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero. Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico. L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in proporzione alla quota di titolarità dei diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta.
L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante  dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile.
Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. 
Speciali regole sono stabilite per gli immobili situati nei Paesi membri dell'Unione Europea. 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
A partire dal periodo d'imposta 2011, è dovuta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Sono soggette all'imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano, invece, detenute all'estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente). L'imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.
L'imposta è dovuta nella misura del:
- 1 per mille per il 2011 e il 2012
- 1,5 per mille per gli anni successivi 
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
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