Tra le imprese e i professionisti è più penalizzato chi non può detrarre l’Iva sugli acquisti perché effettua operazioni attive esenti, come ad esempio le banche, le assicurazioni e le strutture sanitarie.
L’
Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione della
nuova aliquota Iva al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto
effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione
non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
In particolare, sarà possibile
effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
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