Isa: proroga dei versamenti applicabile anche ai regimi forfettari e di vantaggio

Indici sintetici di affidabilità fiscale: rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio.

Autore: Redazione ImpresaCity

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.

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