Certificati medici online, Brunetta chiarisce sulle responsabilità dei medici

In una nuova circolare, il ministro Brunetta chiarisce che le sanzioni a carico dei medici inadempienti non ricorrono nei casi di malfunzionamento del sistema di invio.

Autore: Redazione ImpresaCity

Certificati medici online: cosa succede se il sistema informatico non funziona? E quando la responsabilità è a carico del medico curante?
Dopo le polemiche sorte nell'ultimo periodo, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta ha emanato una terza circolare che ha l'obiettivo di fare chiarezza sulle responsabilità. Il documento contiene ulteriori precisazioni sulle eventuali sanzioni a carico dei medici inadempienti.
Nella circolare si evidenzia come con la legge n. 183/2010 (il "Collegato lavoro" entrato in vigore lo scorso 24 novembre) sia stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.
Viene quindi affrontato nello specifico il tema della responsabilità dei medici per violazione normativa, ribadendo innanzitutto i concetti già espressi nelle precedenti circolari del 2010: "affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa" che risulta "escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale" e di "guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico".
Nel testo firmato dal ministro Brunetta vengono richiamati i "criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento", da applicare "anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato".
La circolare chiarisce, quindi, che la colpevolezza non ricorre nel caso di malfunzionamenti del sistema, e specifica che la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria risulta che non si sono verificate anomalie di funzionamento.

Visualizza la versione completa sul sito

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie.