P2P: nessuna responsabilità per Telecom Italia

Deve essere esclusa la responsabilità di Telecom Italia per non aver impedito che fossero scaricati film pirata attraverso connessioni internet fornite dalla società stessa. Lo scrive il Tribunale civile di Roma, in risposta a un ricorso della Fapav, la Federazione antipirateria audiovisiva.

Autore: Redazione ImpresaCity

Deve essere esclusa la responsabilità di Telecom Italia per non aver impedito che fossero scaricati film pirata attraverso connessioni internet fornite dalla società stessa. Lo scrive il Tribunale civile di Roma, in risposta a un ricorso della Fapav. Alla magistratura, la Federazione antipirateria audiovisiva (Fapav) si era rivolta per chiedere, fra l'altro, che venisse ordinato a Telecom di impedire l'accesso ai siti Web usati per la messa a disposizione illecita di film. Ed a supporto della sua istanza, ha indicato un elenco di tredici siti attraverso i quali sostiene si siano 'Verificati - si legge nell'ordinanza - nel periodo settembre 2008-marzo 2009, per sole 9 pellicole, oltre 2.200.000 accessi illeciti, la gran parte dei quali avvenuta mediante connessioni fornite da Telecom''.
Per il giudice della sezione specializzata "per la proprietà industriale e intellettuale" del Tribunale di Roma, tuttavia, va "Escluso'' che Telecom avesse l'obbligo di sospendere l'accesso ai siti in questione solo per essere stata 'portata a conoscenza di fatti e circostanze che rendevano manifesta l'illiceita' dell'informazione".
Questa previsione non riguarda, infatti, il fornitore del servizio di connessione, ossia Telecom. E' una disposizione che può essere applicata solamente "Al prestatore di servizi di hosting"', ossia di '"memorizzazione permanente di informazioni, consistente nella messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio di memoria digitale contenute all'interno di un server", per rendere visibile su Internet "Materiale informativo del destinatario del servizio"'.
In presenza delle informazioni ricevute con la diffida Fapav, Telecom '"non solo non avrebbe dovuto, ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio", non essendo, spiega l'Ordinanza del Tribunale di Roma: "Responsabile delle informazioni trasmesse", ai sensi dell'articolo 14 comma 1 decreto legislativo 70 del 2003, ed essendo "obbligata contrattualmente alla prestazione".

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