Emersione di rapporti di lavoro: le indicazioni sul contributo forfettario

Pubblicate le istruzioni dell'INPS sugli adempimenti informativi e contributivi.

Autore: Redazione ImpresaCity

Con la Circolare n. 79 del 28 maggio 2021, l'INPS fornisce indicazioni sul contributo forfettario dovuto con riferimento alle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari, come previsto dall'art. 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
L'Istituto ricorda che proprio l'art. 103, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto - per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno (art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni) - la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell'Unione Europea o extracomunitari.
Con il Decreto 7 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, era stato disciplinato il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione (ai sensi dell'art. 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020).
Pertanto, l'attuale provvedimento dell'Istituto fornisce le indicazioni relative a tale contributo forfettario, agli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali il contributo non è dovuto oltre che sulla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell'istanza.

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