DL Sostegni, trattamenti di integrazione salariale: online i chiarimenti resi dall’INPS

Chiarito tra l'altro che le istanze di accesso ai trattamenti CIGO, CIGD, ASO e CISOA dovranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Autore: Redazione ImpresaCity

Con la Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l'INPS illustra le novità introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Facendo seguito a quanto riportato nei primi chiarimenti resi con il Messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'Istituto precisa che:
-  in relazione alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti CIGO, CIGD e ASO, la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dall'art.  8 del Decreto Sostegni per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di intervento previste dalla Legge di Bilancio 2021, sono terminate al più tardi il 25 marzo 2021. Ciò posto, conformemente al parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti come definita dal Decreto Sostegni, il nuovo periodo di trattamenti previsto dall'art. 8 potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, cioè da lunedì 29 marzo 2021.
Per tali misure, si ricorda, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai menzionati trattamenti;
- anche le imprese che alla data del 29 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di CIGS e devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS per effetto dell'emergenza epidemiologica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Sostegni, possono accedere al trattamento di CIGO, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore che ha diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. Si conferma che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 300), è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal Decreto Sostegni a partire dal 29 marzo 2021, pur se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza dal 1° aprile 2021;
- con riferimento alla CISOA, il periodo di 90 giornate previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 304) deve essere collocato entro il 30 giugno 2021, mentre le ulteriori 120 giornate, previste dal Decreto Sostegni (art. 8, comma 8) possono essere richieste a decorrere dal 1° aprile 2021 e devono terminare entro il 31 dicembre 2021.
Infine, si ribadisce che le istanze di accesso ai trattamenti CIGO, CIGD, ASO e CISOA dovranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021, con la precisazione che la medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO di cui all'art.  8 del Decreto Sostegni, il cui periodo di  sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.

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