Lavoro: esonero contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto.

Autore: Redazione ImpresaCity

Con la Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l'INPS rende i primi chiarimenti in ordine all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 16-19).
In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui alla Legge n. 92/2021 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).
In primo luogo, l'Istituto individua i datori di lavoro che possono accedere al beneficio.
Quanto alle lavoratrici per l'assunzione delle quali spetta l'incentivo , stante l'espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 9-11, della L. n. 92/2012, l'INPS chiarisce che si tratta delle "lavoratrici svantaggiate" e, quindi: Sulla scorta della definizione resa dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, la Circolare ribadisce che con l'espressione "priva di impiego" è da intendersi la lavoratrice svantaggiata che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Infine, l'Istituto individua i rapporti di lavoro incentivati:
L'incentivo, peraltro, è riconosciuto anche in caso di part-time, di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in caso di somministrazione.

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