Banche: la digitalizzazione dei pagamenti passa anche per gli assegni

Dal 9 luglio 2018 la “Check Image Truncation” (CIT) è l’unica procedura utilizzabile dalle banche per il pagamento degli assegni.

Autore: Redazione ImpresaCity

Nell’ambito del processo di digitalizzazione del Paese anche gli assegni si adeguano. Ciò grazie alla nuova procedura denominata “Check Image Truncation” (CIT) che trasforma gli assegni, una volta versati in banca, in un documento digitale. L’assegno digitale sostituisce l’assegno originale cartaceo ed ha piena validità ad ogni effetto di legge, riducendo i rischi operativi legati al suo scambio materiale e lavorazione manuale.
La CIT non incide sulle modalità di utilizzo e versamento degli assegni da parte dei clienti: l’emissione e la circolazione degli assegni rimangono infatti in forma cartacea, e il versamento avviene presso gli sportelli delle agenzie o presso gli ATM multifunzione come previsto da ciascuna banca.

Le 4 cose da sapere e a cui fare attenzione:
1) Quando si emette l’assegno o quando lo si riceve, è importante verificare che esso sia completo di tutti gli elementi obbligatori: 1. luogo e data di emissione; 2. importo in lettere e in cifre; 3. nome del beneficiario; 4. firma del correntista che emette l’assegno bancario (cosiddetta firma di traenza) o della banca che emette l’assegno circolare. Gli assegni privi di uno di questi requisiti non sono regolari, non possono essere incassati con la nuova procedura CIT e devono essere nuovamente emessi.
Da non dimenticare, inoltre, che sugli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro deve essere presente la clausola “non trasferibile”, solitamente già presente sui moduli di assegni rilasciati dalla banca o da apporre a mano, a cura del correntista, qualora non presente su moduli di assegni “vecchi” e non ancora utilizzati, per non incorrere in sanzioni.

2) Per facilitare il processo di digitalizzazione dell’assegno e il suo incasso, è opportuno:
Qualora non sia possibile per la banca creare una immagine digitale valida, l’assegno è sottoposto ad un processo di lavorazione più lungo, di cui il cliente viene informato tempestivamente dalla propria banca.

3) Se un assegno non viene pagato, la banca non restituisce al cliente l’assegno cartaceo originario (privo di valenza giuridica e che può essere distrutto una volta che la banca ha generato l’immagine digitale), bensì una copia cartacea conforme al documento elettronico con le informazioni relative al mancato pagamento. Le banche rilasciano una sola copia cartacea conforme che può essere utilizzata dal cliente al posto dell’originale cartaceo.

4) È sempre bene diffidare di chi chiede di inviare la fotografia di un assegno per completare un acquisto, magari a distanza o sul web. Gli assegni continuano a circolare in modalità cartacea e sono le banche a creare le immagini digitali. Spesso la richiesta di foto di assegni nasconde tentativi di truffa.

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