Prima casa, Iva agevolata per interventi di miglioria anche se fuori dal capitolato

Gli interventi di miglioria apportati ad un appartamento nuovo, anche se extra capitolato, non sono classificabili come interventi di ristrutturazione edilizia: possono pertanto usufruire dell'Iva agevolata al 4%. Lo stabilisce una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Autore: Redazione ImpresaCity

Via libera all'aliquota Iva agevolata al 4% per i lavori edilizi di miglioramento sulla prima casa.
È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 22/E, con cui l'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l'Iva in misura ridotta agli interventi extracapitolato commissionati a una ditta appaltatrice da un contribuente in possesso dei requisiti prima casa.
Un'agevolazione valida a patto che l'immobile rimanga un'abitazione non di lusso anche dopo l'esecuzione dei lavori.  
Nel dettaglio, la risposta dell'Agenzia prende le mosse dall'istanza di interpello presentata dal socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che realizza alloggi abitativi non di lusso dando in appalto i lavori a un'impresa costruttrice.
Questa è stata incaricata in corso d'opera di realizzare una  serie di interventi aggiuntivi qualificabili come migliorie e fatturabili, secondo l'interpellante, con l'Iva al 4%. Un parere condiviso dall'Agenzia, secondo cui i lavori di miglioramento svolti dall'appaltatore su richiesta del singolo socio non sono classificabili come interventi di ristrutturazione edilizia, dato che l'alloggio non è ancora completamente realizzato.
Al contrario, queste prestazioni rientrano nel processo di costruzione del fabbricato e consistono nell'inserimento di materiali particolari o nell'uso di accorgimenti costruttivi destinati a rendere la prima casa più funzionale. Di conseguenza, nulla osta all'applicazione ai lavori extracapitolato del regime Iva agevolato, di norma riservato ai fabbricati costruiti ex novo.  
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

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