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Pmi vittime di mancati pagamenti: al via le domande

Sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per complessivi 30 milioni di euro.

Mercato e Lavoro
Dalle ore 10 del 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.
Il Fondo sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici.
Con decreto interministeriale 17 ottobre 2016 sono stati disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo.
Con circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del codice civile.
I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.
La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
Per la normativa e modulistica di riferimento, per maggiori informazioni e per l'accesso alla piattaforma di compilazione e presentazione delle domande, visitare la sezione dedicata alla misura.
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