Ok all’esenzione da ritenuta per gli interessi sui finanziamenti erogati alle imprese italiane da soggetti non residenti. I proventi corrisposti dagli operatori nazionali, a fronte di crediti ricevuti dall’estero, non sono assoggettati a tassazione in Italia e sugli stessi non si applica alcuna ritenuta alla fonte. Questi i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 84/E dell’Agenzia delle Entrate, in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 del Dpr n. 600/1973). La disciplina nazionale stabilisce, in linea generale, che gli interessi dovuti a istituti di credito, non residenti e sprovvisti di una stabile organizzazione in Italia, che hanno concesso finanziamenti a operatori residenti, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (articolo 26, comma 5, del Dpr n. 600/1973). Il successivo comma 5-bis introduce, tuttavia, una deroga a tale principio, ammettendo, in determinati casi, la non applicazione di ritenute alla fonte su interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese nazionali.
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