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Fisco, deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi black list

L'Agenzia delle Entrate specifica per quali Paesi vige l’obbligo di comunicazione.

Mercato e Lavoro
Per l’individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una Faq, disponibile sul proprio sito internet nella sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list.
La legge di stabilità 2016 ha modificato, infatti, la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi black list. In vista dell’approssimarsi della scadenza del 20 settembre, così come prorogata dal provvedimento del 25 marzo 2015, i soggetti Iva potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi.
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