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Fisco, assegnazione agevolata beni ai soci: istituiti i codici tributo

Arrivano i codici tributo per l'assegnazione o cessione dei beni ai soci ed estromissione dei beni dall’impresa individuale con mini imposta agevolata.

Mercato e Lavoro
Pronti i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva prevista per le assegnazioni o cessioni di beni ai soci, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
L’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni stessi.
Inoltre, il comma 121 della Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva agevolata anche per l’estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, di cui all’articolo 43, comma 2, del Tuir.
Con la risoluzione n. 73/E di oggi vengono istituiti i codici per i versamenti da parte dei soggetti che intendono accedere ai suddetti regimi agevolati. Il documento di prassi segue la circolare n. 26/E dello scorso 1° giugno, con cui l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per usufruire della nuova disciplina di favore.
L’imposta sostitutiva va pagata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.
Il versamento dell’imposta va effettuato tramite modello F24 utilizzando i seguenti tre codici:
• “1836” denominato “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
• “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
• “1127”, già operativo dal 2008, ma che viene ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
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