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Fisco: rimborsi, solleciti e controlli, il punto sul regime speciale Iva “Moss”

In una circolare delle Entrate la “nuova” territorialità per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

Mercato e Lavoro
Solleciti “pre controlli” e a due tempi per i soggetti registrati al Moss, il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità Iva dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi “TTE”).
Toccherà allo Stato membro di registrazione inviare il primo “reminder” all’operatore che non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale o non ha versato l’Iva; i solleciti successivi spetteranno invece allo Stato membro “di consumo”, cioè quello in cui il soggetto presta servizi TTE a committenti B2C.
I soggetti registrati al Moss in un altro Paese membro dell’Unione potranno chiedere il rimborso, direttamente attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato, dell’Iva sugli acquisti effettuati in Italia, mentre gli operatori residenti e identificati ai fini Moss nel nostro Paese potranno recuperare l’imposta a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E, che esamina le regole in vigore dal 1° gennaio 2015 sulla territorialità Iva dei servizi “TTE” e illustra le novità del Moss (Mini One Stop Shop), il Mini sportello unico che semplifica gli adempimenti degli operatori, consentendo loro di dichiarare e versare in un solo Paese l’Iva dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi quindi identificare in tutti gli Stati membri.

I vantaggi del Moss - Le modifiche alle norme UE in materia di territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (recepite con il Dlgs n. 42/2015) comportano, per i fornitori, la necessità di identificarsi, dal 1° gennaio 2015, in ciascuno Stato membro in cui effettuano le prestazioni in questione verso committenti non soggetti passivi Iva. Optando per il regime facoltativo “Moss”, invece, per versare l’Iva dovuta basta identificarsi in un unico Stato membro tramite una procedura web. Non è solo l’adesione al regime ad essere effettuata online, ma seguono la strada telematica anche le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo. Gli operatori sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale Iva.

Rimborsi, solleciti e controlli, i chiarimenti - Dichiarazioni e versamenti “seguono” lo Stato membro di identificazione, da cui partirà il primo sollecito se l’operatore non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale Iva o non ha effettuato i versamenti. Tuttavia, è lo Stato di consumo a esercitare la potestà impositiva ai fini Iva: di conseguenza sarà quest’ultimo a inviare i “reminder” successivi al primo e ad adottare i provvedimenti per l’accertamento e la riscossione. Il documento di prassi fornisce importanti chiarimenti anche sul tema rimborsi. Se è vero, infatti, che una peculiarità del regime Moss è il fatto che il soggetto che se ne avvale non può detrarre dall’imposta dovuta per le prestazioni di servizi TTE l’Iva sugli acquisti effettuati nell’ambito del regime, il Legislatore ha comunque garantito la neutralità dell’Iva assolta sugli acquisti tramite il sistema del rimborso, da parte dello Stato membro in cui gli stessi sono stati effettuati.
Quindi i soggetti extra Ue che hanno aderito al Moss in Italia potranno chiedere il rimborso dell’imposta sugli acquisti di servizi nel nostro Paese nonostante abbiano svolto in Italia operazioni attive; i residenti e registrati ai fini Moss in altri Stati membri potranno chiedere il rimborso sugli acquisti effettuati in Italia tramite il portale elettronico predisposto da ciascuno Stato membro; l’operatore residente e identificato ai fini Moss in Italia, infine, potrà recuperare l’imposta a credito al momento delle liquidazioni mensili o trimestrali, scomputandola da quella dovuta per i servizi TTE resi a committenti non soggetti passivi di imposta nel nostro Paese.

Controlli e “quarantena”, istruzioni ad ampio raggio - La circolare illustra poi nel dettaglio la disciplina dei controlli automatizzati sui soggetti passivi identificati in Italia, degli accertamenti sulle dichiarazioni trimestrali e delle sanzioni, oltre che le cause di cancellazione e di esclusione dal regime, con particolare riferimento al periodo di “quarantena”, cioè le finestre temporali in cui l’operatore non può aderire al Moss dopo esserne uscito: due trimestri dalla data di cessazione in caso di cancellazione volontaria o obbligatoria o otto trimestri in caso di esclusione “d’ufficio” per persistente mancata osservanza delle norme del regime speciale). Non è applicato invece alcun periodo di “quarantena” se il soggetto viene escluso perché non soddisfa più le condizioni necessarie.

Le presunzioni sui servizi TTE - Il documento di prassi fornisce chiarimenti sul nuovo criterio di tassazione Iva “a destinazione” introdotto dal Dlgs 42/2015 per i servizi resi mediante mezzi elettronici, quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di soggetti non passivi d’imposta. In particolare, vengono recepite le presunzioni previste dalle norme europee per aiutare l’operatore a individuare con certezza il luogo di stabilimento, domicilio o residenza del cliente nei casi di maggiore difficoltà, come, ad esempio, i servizi resi in Internet café, postazioni wi-fi, ma anche navi, aerei o treni. Per esempio, se uno qualsiasi dei servizi TTE è prestato in un luogo come una postazione Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo, e se la fruizione del servizio richiede la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in quel luogo e che nello stesso posto il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito.
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