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Fisco, regime premiale: a quota 159 gli studi ammessi per il 2015

Tra i vantaggi del regime premiale c'è quello di ridurre di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

Mercato e Lavoro
Il regime premiale apre a 159 studi di settore per l’anno 2015. Lo stabilisce un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che contiene l’elenco degli studi ammessi. Nel complesso, quindi, sfiorano il 78% del totale (159 su 204) gli studi che consentono di accedere ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal decreto Salva Italia (Dl n. 201/2011).

Gli studi coinvolti – Per il periodo d’imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I vantaggi del regime premiale – Diversi benefici sono previsti per i contribuenti “virtuosi”, ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni: dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento; risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili; essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati.
I vantaggi si traducono in limiti ai poteri di accertamento: vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici; viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; infine, la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.
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