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Investimenti in ricerca e sviluppo: arriva il codice tributo per fruire del credito d’imposta

Il nuovo codice tributo è il 6857, “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, Dl n. 145 del 23 dicembre 2013”.

Mercato e Lavoro
Pronto il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Dl n. 190/2014).
Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata è il 6857, “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, Dl n. 145 del 23 dicembre 2013”.

Come inserire il codice nel modello F24 – Il codice va inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa. Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.
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