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Costituzione digitale delle startup: semaforo verde dal Tar

Confermata la possibilità di avviare una startup innovativa senza atto notarile.

Mercato e Lavoro
Dallo scorso20 luglio 2016gli imprenditori hi-tech italiani possono avviare la propria startup innovativa in forma di s.r.l. secondo una modalità digitale, semplificata e gratuita.
Di tale innovazione del diritto societario, introdotta con ilDL 3/2015, che prevede per la prima volta in Italia la possibilità di costituire una società di capitali senza fare ricorso ad atto notarile, la recentissimasentenza 2 ottobre, n. 10004/2017del TAR del Lazio ha stabilito la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali.
In particolare, il tribunale amministrativo ha ritenuto, in opposizione aiquattroricorsi presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato, che l’impianto normativo è coerente con i principi della direttiva comunitaria sulle società (direttiva 2009/101/CE, oggi 1132/2017); che i poteri attribuiti dal DM 17 febbraio 2016 alle CCIAA non esorbitano rispetto a quelli previsti ordinariamente dalla legge; che il controllo sulla conformità legale dell’atto è assorbito dallo standard rilasciato dal Ministero; che la modalità di iscrizione provvisoria in sezione ordinaria, in attesa dell’iscrizione in sezione speciale, non implica, nei confronti di terzi, la percezione dell’avvenuta costituzione in via definitiva dell’impresa; che l’attribuzione alle CCIAA del potere-dovere di attuare le verifiche antiriciclaggio è previsto dalla norma (art. 12, lettera d) del d.lgs. 231/2001 ante riforma); che le modalità di registrazione fiscale dell’atto non sono contrarie a legge.
L’unico punto sul quale il TAR ha dichiarato non infondato il ricorso è relativo alla permanenza in sezione ordinaria delle startup, una volta esaurito il periodo di validità del regime speciale (5 anni dalla costituzione) o in ogni caso in cui risulti la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge (DL 179/2012, art. 25, comma 2).
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